Il 20 Novembre 2013 ricorre il 24° anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata nel 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ed entrata in vigore il 2 settembre 1990. In Italia è stata ratificata il 27 maggio 1991 con la legge n.176.
Riteniamo importante, in un periodo delicato come questo, prestare particolare attenzione a tale argomento, fornendo qualche informazione tecnica a chi sentisse l’esigenza di saperne di più.
Nel 1924 viene redatta dalla Società delle Nazioni unite la “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” conosciuta come la Dichiarazione di Ginevra: per la prima volta si fa riferimento ai diritti dei bambini. Per redigere la dichiarazione la Società delle Nazioni fece riferimento alla “Carta dei Diritti del Bambino” scritta nel 1923 da Eglantyne Jebb, la quale fondò Save the Children nel 1919. Successivamente, con l’istituzione dell’ONU, la dichiarazione è stata approvata il 20 novembre 1959 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989, quando fu redatta la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia.
Nella Convenzione per la prima volta viene riconosciuta espressamente a tutti i bambini e gli adolescenti la titolarità di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. I bambini diventano quindi soggetti di diritto e non solo oggetto di tutela e protezione.
Al giorno d’oggi risulta naturale pensare ai bambini come soggetti aventi i diritti sopra citati, ma non è sempre stato così e, purtroppo, vi sono ancora realtà – neanche troppo lontane – in cui questi stessi diritti vengono negati.
La Convenzione rappresenta quindi lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia; infatti, gli Stati che l’hanno ratificata, sono obbligati a uniformare le norme di diritto interne a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell’adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori.
Ad oggi aderiscono alla Convenzione 193 Paesi del Mondo, tranne Stati Uniti e Somalia.
La Convenzione è composta da 54 articoli e due Protocolli (Protocollo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, Protocollo sulla vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini). I principi fondamentali descritti dagli articoli della Convenzione sono:
- Il principio di non discriminazione: enunciato nell’ art 2 della Convenzione dove viene affermato che: “Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella Convenzione e a garantirli ad ogni fanciullo, che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”.
- Il principio di superiore interesse: nell’art 3 viene affermato che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
- Il principio di diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino secondo l’art. 6 “Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita e assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo”.
- Il principio dell’ascolto delle opinioni del minore: secondo l’art 12 della Convenzione “Gli Stati garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
La Convenzione riconosce a tutti i bambini e gli adolescenti il bisogno di una famiglia (artt. 20,21); di cure speciali se disabile, che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità (art. 23); un livello di vita adeguato (artt. 3,27); di una vita sana e sicura (artt. 6,27); dell’istruzione (art. 28); di esprimere i propri talenti e le proprie potenzialità (art. 29); del rispetto per la lingua, la religione, la cultura (art. 30) e hanno bisogno di giocare e riposare (art. 31).
Si afferma nella Convenzione il rispetto della libertà di espressione (art. 12); libertà di ricercare, ricevere e divulgare informazioni (artt. 13,17); libertà del pensiero, di coscienza e di religione (art. 14); libertà di associazione e libertà di riunirsi (art. 15); libertà di partecipazione alla vita culturale ed artistica (art. 31).
Inoltre la Convenzione garantisce a tutti i bambini e gli adolescenti trattamenti speciali in caso di arresto (artt. 37,40); una speciale protezione in caso di guerra (art. 39); e protezione contro lo sfruttamento, il maltrattamento e l’abuso (artt. 19,32,34).
Molto importante per incentivare a potenziare il rispetto dei diritti dell’infanzia è il meccanismo di monitoraggio previsto dall’art. 44: “Gli Stati devono sottoporre al Comitato sui Diritti dell’Infanzia un rapporto periodico sui provvedimenti adottati per applicare i principi sanciti dalla Convenzione.
Il primo rapporto deve essere presentato entro due anni dall’entrata in vigore della Convenzione nello Stato; successivamente, ogni cinque anni. Ogni rapporto deve fornire dati riguardo alle misure adottate, che devono essere sufficienti al comitato per confermare l’attuazione della Convenzione. Deve anche indicare i fattori e le difficoltà riscontrate dagli Stati parti e che impediscono di adempire agli obblighi previsti dal trattato”.
All’Italia per il prossimo monitoraggio viene richiesto dal Comitato Onu di identificare i “livelli essenziali delle prestazioni”, per garantire l’accesso a diritti fondamentali (salute, assistenza, protezione, istruzione) a tutti i bambini e gli adolescenti presenti in Italia; combattere la povertà minorile e la discriminazione nei confronti delle popolazioni Rom.
Diventa perciò importante “rinfrescarsi la memoria”, diffondere i criteri espressi nella convenzione – che forse non sono ben chiari a tutti – non chiudere gli occhi difronte alla gravità della situazione e soprattutto darsi da fare per superare il drammatico periodo che stiamo vivendo, in cui abbiamo immense difficoltà a garantire persino questi diritti fondamentali.
Grazie alla Convenzione e all’aiuto di tutti gli Stati possiamo cercare e sperare di creare un Mondo a misura di bambino, dove tutti i loro diritti vengano rispettati.
Caterina Acquaviva e Silvia Sacchetti
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